Sez. 3, Sentenza n. 19220 del 29/09/2015 (Rv. 637085 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - ILLICEITÀ - CONTRARIETÀ A NORMA IMPERATIVA | Locazione di seminterrato ad uso industriale - Violazione dell'art. 8 del d.p.r. n. 303 del 1956, applicabile "ratione temporis" - Causa concreta in contrasto con norma imperativa - Conseguenze - Nullità del contratto.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - ILLICEITÀ - CONTRARIETÀ A NORMA IMPERATIVA
Il contratto di locazione avente ad oggetto un locale seminterrato da adibite ad attività lavorativa (nella specie, di natura industriale) è nullo, ex art. 1343 c.c., per l'illiceità della causa concreta, in quanto diretto a realizzare un godimento del bene corrispondente ad un'attività vietata dall'ordinamento con norma imperativa, costituita dall'art. 8 d.P.R. n. 303 del 1956 (applicabile "ratione temporis").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1571, DPR 19/03/1956 num. 303 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)