diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 24769 del 07/10/2008 (Rv. 604888 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - ILLICEITÀ - CONTRARIETÀ A NORMA IMPERATIVA | Scopo pratico perseguito dalle parti in contrasto con i vincoli delle disposizioni urbanistiche inderogabili anche dai privati - Conseguenze - Nullità del contratto per contrarietà a norme imperative e non perchè concluso in frode alla legge - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604888-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - ILLICEITÀ - CONTRARIETÀ A NORMA IMPERATIVA

Qualora le parti perseguano il risultato vietato dall'ordinamento non attraverso la combinazione di atti di per sé leciti ma mediante la stipulazione di un contratto la cui causa concreta si ponga direttamente in contrasto con le disposizioni urbanistiche e, in particolare, con i vincoli di destinazione posti dal locale piano regolatore, il contratto stipulato é nullo ai sensi dell'art. 1343 cod. civ. (per violazione, appunto, di disposizioni imperative) e non ai sensi dell'art. 1344 cod. civ.. (Nella specie la S.C., in relazione ad un contratto di locazione per uso deposito di materiali edili di un terreno avente, invece, destinazione urbanistica a verde agricolo e bosco, ha ritenuto sussistente il contrasto tra lo scopo pratico perseguito dalle parti con gli inderogabili- anche da parte dei privati - vincoli posti dalle disposizioni urbanistiche locali e nulla la locazione in parola che, in quanto volta a realizzare un godimento del bene corrispondente al risultato vietato dall'ordinamento, non solo intendeva perseguire n interesse non meritevole di tutela ma si risolveva addirittura in termini di dannosità sociale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)