Sez. 3 - , Ordinanza n. 13374 del 29/05/2018 (Rv. 649034 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE | Contratto di subtrasporto - Responsabilità del vettore - Estensione - Assunzione della qualità di submittente da parte del vettore - Conseguenze.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE
In tema di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore; poiché, peraltro, nell'ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1687, Cod. Civ. art. 1689 com. 1, Cod. Civ. art. 1693, Cod. Civ. art. 1692
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)