Sez. 3 - , Ordinanza n. 32976 del 09/11/2022 (Rv. 666268 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SPEDIZIONE E TRASPORTO | Contratto di subtrasporto - Responsabilità del vettore - Domanda di manleva nei confronti del subvettore - Prescrizione - Decorrenza - Fondamento. TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE - In genere.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SPEDIZIONE E TRASPORTO
In tema di responsabilità per perdita delle merci nell'ambito del contratto di subtrasporto, i diritti di rivalsa azionati dal vettore nei confronti del sub-vettore sono soggetti al termine prescrizionale di cui all'art. 2951 c.c., che comincia a decorrere dal momento in cui la consegna della merce sarebbe dovuta avvenire, poiché la domanda di manleva trova la propria "causa petendi" nel contratto di sub-trasporto ed è soltanto dall'inadempimento del sub-vettore, per aver omesso di riconsegnare la merce alla data convenuta, che sorge l'interesse del vettore ad agire nei suoi confronti per far valere i propri diritti.
Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1687, Cod. Civ. art. 1693, Cod. Civ. art. 2951 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)