Sez. 3, Sentenza n. 8970 del 25/05/1979 Ud. (dep. 27/10/1979) Rv. 143275 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - DEPOSITO - OMISSIONE DI DENUNCIA ALL'UTIF - SANZIONE PECUNIARIA PROPORZIONALE AI PRODOTTI 'TROVATÌ - SIGNIFICATO DI TALE TERMINE.*
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - DEPOSITO - OMISSIONE DI DENUNCIA ALL'UTIF - SANZIONE PECUNIARIA PROPORZIONALE AI PRODOTTI 'TROVATÌ - SIGNIFICATO DI TALE TERMINE.*
L'Esercizio di un deposito di oli minerali, per i quali non valgono le esenzioni stabilite dall'art 5 bis legge 2 luglio 1957 n 474 e successive mod, cade sotto la previsione dell'art 1 della legge e da luogo a responsabilita dell'esercente che non ne abbia fatto denuncia all'utif a norma dell'art 13 (modif dall'art 21 legge 31 dicembre 1962 n 1852), il cui primo comma prevede la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti 'trovatì nel deposito. E, data la permanenza del reato, il termine 'trovatì deve intendersi con riferimento a tutto il prodotto di cui l'abusivo esercente il deposito abbia avuto la disponibilita, e non solamente a quello non ancora utilizzato.*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1957 num. 474 art. 1, Legge 02/07/1957 num. 474 art. 5 bis, Legge 02/07/1957 num. 474 art. 13 CORTE COST., Legge 31/12/1962 num. 1852 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)