Sez. 3, Sentenza n. 6927 del 11/04/1985 Ud. (dep. 09/07/1985) Rv. 170066 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - DEPOSITO ABUSIVO - COMMISURAZIONE DELLA PENA - ESPRESSIONE "PRODOTTI TROVATI IN DEPOSITO" - SIGNIFICATO.*
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - DEPOSITO ABUSIVO - COMMISURAZIONE DELLA PENA - ESPRESSIONE "PRODOTTI TROVATI IN DEPOSITO" - SIGNIFICATO.*
L'espressione "prodotti trovati nel deposito", contenuta nell'art. 13 d.l. 5 maggio 1957, n. 271 convertito in legge 2 luglio 1957, n. 474 ai fini della commisurazione della pena, non pone una oggettiva condizione di punibilità dell'Esercizio abusivo del deposito di oli minerali e deve intendersi come "prodotti immessi nel deposito" durante tutto il tempo di illecito Esercizio. (Conf mass n 155477; (Conf mass n 155478; (Conf mass n 156919; (Conf mass n 143275).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 13 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)