Sez. 1, Sentenza n. 1981 del 11/03/1996 (Rv. 496272 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Affidamento dei minori - Natura di sentenza limitatamente a tale pronuncia - Impugnabilità con regolamento necessario di competenza - Ricorso per cassazione proposto in via ordinaria - Conversioni in ricorso per regolamento di competenza - Condizioni.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
I provvedimenti camerali relativi all'affidamento di minori (ex art. 38 disp.att.cod.civ.), pur non avendo natura contenziosa, ove statuiscano sulla competenza, assumono, con riguardo a tale (sola) statuizione, natura di sentenza, per cui risultano, in tale veste, impugnabili con il regolamento di competenza (sub specie del regolamento necessario, attesa l'impossibilità dell'alternativa con il ricorso ex art. 360 cod.proc.civ.). Ne consegue che il ricorso per cassazione erroneamente proposto in via ordinaria si converte in ricorso per regolamento di competenza quando sia tempestivo rispetto al termine di cui all'art. 47, secondo comma, cod.proc.civ. e sia stato formulato in modo da palesare una non equivoca volontà della parte di non aver inteso avvalersi di un mezzo destinato a sollevare censure diverse da quelle attinenti alla questione di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)