Sez. 1, Sentenza n. 5431 del 04/06/1994 (Rv. 486887 - 01)
Capacità della persona fisica - Potestà dei genitori - Genitori - Condotta pregiudizievole al figlio - Procedimento | Decreti camerali ex art. 333 cod. civ. - Ricorribilità per cassazione relativamente alle statuizioni di merito - Esclusione - Statuizioni sulla competenza - Impugnazione con regolamento di competenza - Ammissibilità - Ricorso erroneamente proposto in via ordinaria - Conversione in regolamento necessario di competenza - Ammissibilità - Condizioni.
Capacità della persona fisica - Potestà dei genitori - Genitori - Condotta pregiudizievole al figlio - Procedimento
I decreti camerali resi ex art. 333 cod. proc. civ., in materia di rapporti fra genitori e figli, non sono impugnabili con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. relativamente alle statuizioni di merito, per assenza della definitività, ma, ove, statuiscano sulla competenza, sono suscettibili di ricorso per regolamento di competenza, sempre sub specie del regolamento necessario, attesa l'impossibilità dell'alternativa con la suddetta impugnazione, salva, peraltro, la possibilità di conversione in tale ricorso di quello erroneamente proposto in via ordinaria, che deve, tuttavia, a tal fine, possedere del primo i requisiti di sostanza e di forma e, quindi, essere non solo tempestivo rispetto al termine di cui all'art. 47, secondo comma cod. proc. civ., ma altresì sperimentato in "guisa" da palesare una volontà non equivoca della parte di non avere inteso avvalersi di un mezzo destinato a sollevare censure diverse da quelle attinenti alla questione di competenza.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)