Sez. 1, Sentenza n. 9562 del 17/02/1978 Ud. (dep. 14/07/1978) Rv. 139715 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI DEL PERITO - CONSULENZA TECNICA DI PARTE - CONFUTAZIONE ANALITICA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI DEL PERITO - CONSULENZA TECNICA DI PARTE - CONFUTAZIONE ANALITICA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il giudice di merito puo porre a base del suo convincimento le conclusioni del perito di ufficio e disattendere le contrarie argomentazioni del consulente tecnico di parte, senza che sia necessaria una confutazione analitica della consulenza di quest'ultimo, essendo sufficiente l'esposizione sintetica delle ragioni che lo hanno indotto a far proprio il parere del perito di ufficio e a non ritenere valido quello del tecnico di parte. (V mass n 132297).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)