Sez. 5, Ordinanza n. 842 del 18/12/1975 Cc. (dep. 11/02/1976) Rv. 132297 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI DEL PERITO - MOTIVAZIONE ANALITICA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI DEL PERITO - MOTIVAZIONE ANALITICA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il giudice di merito ove accolga le conclusioni cui e pervenuto il perito di ufficio non e tenuto ad esporre analiticamente le ragioni che lo inducono a far proprie le argomentazioni dello stesso perito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)