Sez. 3, Sentenza n. 8040 del 19/07/1991 (Rv. 473233 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Riscatto (diritto di) - In genere | Omessa comunicazione al conduttore dell'intenzione di alienare l'immobile - Inadempimento contrattuale del locatore - Sussistenza - Mancato esercizio del riscatto nei termini di decadenza - Danni subiti dal conduttore per l'impossibilità di acquistare l'immobile - Responsabilità del locatore - Sussistenza - Esclusione - Limiti.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Riscatto (diritto di) - In genere
L'omessa comunicazione al conduttore della intenzione di alienare l'immobile locato per uso non abitativo, nei casi in cui questa comunicazione è dovuta ai sensi dell'art. 38 della legge sull'equo canone, realizza l'inadempimento, da parte del locatore, di una obbligazione contrattuale ma non può giustificare una responsabilità del locatore inadempiente per i danni subiti dal conduttore che, non avendo esercitato il riscatto nei termini di decadenza, abbia perduto la possibilità di acquistare l'immobile perché lo speciale strumento del riscatto che la legge appresta per assicurare al conduttore la realizzazione del suo diritto di prelazione esclude la possibilità di ricollegare (sotto il profilo causale) all'inadempimento del locatore, piuttosto che alla inerzia del conduttore, il predetto evento dannoso, a meno che il locatore e/o il terzo acquirente non abbiano, dopo il trasferimento, impedito al conduttore di avere notizia in tempo utile della vendita effettuata ingenerando in lui la rappresentazione che un trasferimento non vi sia stato e distogliendolo, conseguentemente, dall'onere di consultazione dei registri immobiliari, con un comportamento lesivo del principio del "neminem laedere" e, perciò, generatore di responsabilità extracontrattuale per i danni che da esso derivano.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)