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Sez. 6, Sentenza n. 4608 del 29/11/1994 Cc. (dep. 15/02/1995) Rv. 200880 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Istanza di affidamento in prova al servizio sociale - Da parte di soggetto tossicodipendente - Sospensione dell'ordine di carcerazione - Necessità a tale fine che il condannato prima dell'emissione dell'ordine fosse in stato di libertà - Sussistenza - Possibilità della sospensione nei confronti di soggetto già detenuto in attesa di giudizio - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1994-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200880-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

Perché possa procedersi, ai sensi dell'art. 47 bis dell'ordinamento penitenziario, alla sospensione dell'ordine di carcerazione in caso di richiesta di affidamento in prova da parte di soggetto tossicodipendente è indispensabile che il condannato, prima dell'emissione del suddetto ordine fosse in stato di libertà. Siffatta sospensione non è invece configurabile nell'ipotesi di soggetto detenuto in custodia cautelare riguardo al quale l'ordine di esecuzione della pena interviene solo a configurare il mutamento della condizione di detenuto in attesa di giudizio in quella di detenuto in espiazione di pena: al proposito va osservato che la sospensione prevista dalla citata disposizione ha lo scopo di evitare l'ingresso perseguibile con riferimento a condannato già in stato di detenzione.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)