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Sez. 1, Sentenza n. 2025 del 13/03/1997 Cc. (dep. 05/04/1997) Rv. 207240 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Richiesta di affidamento in prova al servizio sociale da parte di tossicodipendente o alcooldipendente - Sospensione dell'ordine di carcerazione - Nei confronti di soggetto già detenuto in custodia cautelare - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207240-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La sospensione dell'ordine di carcerazione in caso di richiesta di affidamento in prova al servizio sociale da parte di soggetto tossicodipendente o alcooldipendente, ai sensi dell'art. 47 bis, comma secondo, dell'ordinamento penitenziario o dell'art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, presuppone necessariamente che il soggetto si trovi in stato di libertà, per cui essa non può aver luogo quando, trattandosi invece di persona già detenuta in custodia cautelare, l'ordine di esecuzione della pena interviene solo a mutare il titolo di detta detenzione.

Riferimenti normativi: Legge 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)