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Sez. 1, Sentenza n. 23202 del 11/10/2013 (Rv. 628449 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETÀ - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITÀ DELL'OPPONENTE | Attestazione di cancelleria e decreto di esecutorietà del giudice - Differenze.
Stato
decisa il 2013-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628449-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETÀ - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITÀ DELL'OPPONENTE

La dichiarazione di esecutività emessa dal giudice ex art. 647 cod. proc. civ. è provvedimento, di natura giurisdizionale, diverso dalla mera attestazione, da parte del cancelliere, della mancata opposizione dell'ingiunto, nel termine di cui all'art. 641, primo comma, cod. proc. civ., che ne costituisce solo il presupposto di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 641 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)