Sez. 1, Sentenza n. 23202 del 11/10/2013 (Rv. 628449 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETÀ - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITÀ DELL'OPPONENTE | Attestazione di cancelleria e decreto di esecutorietà del giudice - Differenze.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETÀ - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITÀ DELL'OPPONENTE
La dichiarazione di esecutività emessa dal giudice ex art. 647 cod. proc. civ. è provvedimento, di natura giurisdizionale, diverso dalla mera attestazione, da parte del cancelliere, della mancata opposizione dell'ingiunto, nel termine di cui all'art. 641, primo comma, cod. proc. civ., che ne costituisce solo il presupposto di fatto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 641 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)