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Sez. 1, Ordinanza n. 19119 del 03/09/2009 (Rv. 609409 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETÀ - IN GENERE | Dichiarazione di esecutorietà - Impugnabilità - Esclusione - Fondamento - Sindacabilità nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo o nel giudizio di opposizione all'esecuzione - Sussistenza - Conseguenze - Revoca con decreto - Provvedimento abnorme - Configurabilità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2009-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609409-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETÀ - IN GENERE

La sussistenza delle condizioni che legittimano la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ., è sindacabile esclusivamente nel giudizio di opposizione, promosso ai sensi dell'art. 645 o dell'art. 650 cod. proc. civ., ovvero nel giudizio di opposizione all'esecuzione intrapresa in base al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, non essendo previsto alcun mezzo d'impugnazione avverso il relativo decreto, e non essendo proponibile il ricorso per cassazione. La revoca di tale provvedimento, pronunciata con decreto da parte dello stesso giudice che lo ha emesso, costituisce pertanto un provvedimento abnorme, in quanto non contemplato dall'ordinamento, ed è impugnabile con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)