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Sez. 5 - , Sentenza n. 20189 del 25/09/2020 (Rv. 659045 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Convenzione di reciproca assistenza fiscale tra Stati membri del Consiglio d’Europa e dell’OCSE - Rinvio alle norme interne dello Stato richiesto - Art. 27, comma 13, d.l. n. 185 del 2009 - “Grande contribuente” - Competenza in materia di accertamento fiscale - Individuazione - Riserva di competenza in materia di attività di riscossione - Distinzione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659045-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 11 della Convenzione di reciproca assistenza amministrativa "al recupero" in materia fiscale tra Stati membri del Consiglio d'Europa e Paesi membri dell'OCSE, per effetto del rinvio alle norme interne dello Stato richiesto, rispetto ai "grandi contribuenti" alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate è attribuita competenza esclusiva limitatamente all'accertamento e, comunque, alle attività specificamente indicate nel comma 13 dell'art. 27 del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., in l. n. 2 del 2009, mentre la conseguente attività di riscossione dei crediti fiscali dello Stato richiesto (nella specie dell'Italia) è di competenza, in base alle ordinarie norme interne, delle Direzioni provinciali dell'Agenzia. (Fattispecie relativa a cartella di pagamento notificata dalla Direzione provinciale in luogo della direzione regionale in cui la S.C. ha escluso l'eccepito vizio di incompetenza).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 27 com. 13, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/01/1988 art. 11, Legge 10/02/2005 num. 19, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 71

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)