Sez. 6, Sentenza n. 38641 del 28/09/2011 Ud. (dep. 25/10/2011) Rv. 251134 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA | Integrazione della motivazione - Mancata attivazione della procedura di correzione - Nullità - Sussistenza - Impugnazione della sentenza - Consapevolezza dei contenuti aggiunti - Sanatoria - Sussistenza.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA
La nullità conseguente alla mancata attivazione della procedura di correzione dell'errore materiale per porre rimedio alla incompletezza della motivazione (nella specie: per assenza di un foglio del documento-sentenza) è sanata qualora, nell'atto di impugnazione della medesima, il proponente dimostri di avere preso conoscenza della parte di motivazione aggiunta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)