Sez. 6, Sentenza n. 1088 del 06/11/2009 Cc. (dep. 13/01/2010) Rv. 245847 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA | Mancanza della motivazione - Procedura ex art. 130 cod. proc. pen. - Condizioni.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA
È rimediabile con la procedura della correzione dell'errore materiale, perché non dà luogo a nullità, la mancanza di motivazione della sentenza che richieda un intervento dal contenuto oggettivamente vincolato senza integrazioni di tipo valutativo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)