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Sez. U - , Ordinanza n. 13912 del 05/06/2017 (Rv. 644555 - 02)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - INTERVENTO P.M. - PROVVEDIMENTI - MODIFICABILITÀ | Accettazione della giurisdizione italiana in procedimento di separazione personale - Efficacia nel successivo procedimento di modifica delle condizioni di separazione promosso per ottenere l'affidamento di figli minori - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644555-02

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - INTERVENTO P.M. - PROVVEDIMENTI - MODIFICABILITÀ

L’accettazione della giurisdizione italiana nell’ambito del giudizio di separazione personale non esplica alcun effetto nel successivo procedimento di modifica delle condizioni della separazione instaurato per ottenere l'affidamento di figli minori, sia perché quest’ultimo è un nuovo giudizio (come si evince anche dall’art. 12, par. 2, lett. a), del reg. CE n. 2201 del 2003), sebbene ricollegato al regolamento attuato con la decisione definitiva o con l’omologa della separazione consensuale non più reclamabile, in base al suo carattere di giudicato “rebus sic stantibus”, sia perché il criterio di attribuzione della giurisdizione fondato sulla cd. vicinanza, dettato nell’interesse superiore del minore come delineato dalla Corte di giustizia della UE, assume una pregnanza tale da comportare l’esclusione della validità del consenso del genitore alla proroga della giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 706, Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 711, Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 12 com. 2 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)