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Sez. U, Ordinanza n. 30646 del 30/12/2011 (Rv. 620614 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Domanda di affidamento e mantenimento del minore - Giurisdizione del luogo di residenza del minore - Sussistenza - Consenso alla proroga della giurisdizione - Individuabilità nell'accettazione della giurisdizione con riguardo alla connessa domanda di separazione personale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620614-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

La giurisdizione sulle domande relative all'affidamento dei figli ed al loro mantenimento, ove pure proposte congiuntamente a quella di separazione giudiziale, appartiene al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente, a norma dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003. Tale criterio, informato all'interesse superiore del minore e, segnatamente, al criterio della vicinanza, riveste una tale pregnanza, da condurre ad escludere che il consenso del genitore alla proroga della giurisdizione quanto alle domande concernenti i minori - pur ammessa dall'art. 12 del citato regolamento, in presenza del consenso di entrambi i coniugi - sia ravvisabile dalla mancata contestazione giurisdizione da parte di un coniuge con riguardo alla domanda di separazione.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 3, Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 8, Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)