Sez. 3, Sentenza n. 11827 del 13/12/1990 (Rv. 470129 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Per la attribuzione della qualifica di coltivatore diretto, che va stabilita, anche ai sensi dell'art. 6 della legge n. 203 del 1982, in base ad un rapporto di proporzionalità pari almeno ad un terzo fra il fabbisogno di attività lavorativa del fondo considerato e la forza lavorativa dell'affittuario e del suo nucleo familiare che vi trovi impiego, detta forza lavorativa non è quella disponibile in astratto, quella cioè che il nucleo familiare del coltivatore sarebbe capace di destinare alla coltivazione del fondo, ma quella che in esso è effettivamente impiegata, tenendosi quindi conto di tutti i fattori che possano ridurla, come nel caso in cui l'affittuario sia in godimento di un complesso di altri fondi idoneo ad assorbire tutta la forza lavorativa della famiglia colonica. (Conf 869/82, mass n 418709; (Conf 5165/67, mass n 388785).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1949 num. 353 art. 1, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 25, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)