Sez. L, Sentenza n. 869 del 12/02/1982 (Rv. 418709 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
La qualifica di coltivatore diretto va stabilita in base ad un rapporto di proporzionalità, pari almeno ad un terzo, tra il fabbisogno di attività lavorativa del fondo considerato, e la forza lavorativa familiare che vi trova impiego. Il primo termine del rapporto, che è la base del calcolo, è costituito da quel che occorre, in giornate lavorative, per far fronte alle normali necessità di coltivazione di quel determinato fondo, tenuto conto della sua estensione, del tipo di coltura, del sistema di coltivazione e dell'ausilio di mezzi meccanici. Il secondo termine del rapporto è costituito dalla forza lavorativa propria dell'affittuario e della sua famiglia. Tale forza lavorativa non è quella disponibile, quella, cioè, che il nucleo familiare del coltivatore sarebbe capace di destinare alla coltivazione del fondo, ma è la forza lavorativa familiare che in esso è effettivamente impiegata. Pertanto, qualora l'affittuario sia nel godimento di un complesso di altri fondi, già idoneo ad assorbire tutta la forza lavorativa della famiglia colonica, mancano le condizioni che gli permettano di beneficiare in concreto della proroga legale del fondo considerato. (V 5114/80, mass n 408975; (Conf 5165/77, mass n 388785).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1949 num. 353 art. 1, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)