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Sez. 4, Sentenza n. 9499 del 05/02/2013 Ud. (dep. 27/02/2013) Rv. 254758 - 01

NOTIFICAZIONI - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE | Criteri di individuazione - Persona presente nell'abitazione - Convivenza temporanea - Rappresentazione all'ufficiale giudiziario - Necessità.
Stato
decisa il 2013-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254758-01

NOTIFICAZIONI - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE

In materia di notificazione all'imputato non detenuto, ai fini dell'applicazione dell'art. 157 cod. proc. pen., per familiari conviventi devono intendersi non soltanto le persone che vivono stabilmente con il destinatario dell'atto e che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che, per altri motivi, si trovino al momento della notificazione nella casa di abitazione del medesimo, purché le stesse, per la qualifica declinata all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell'agente notificatore il ragionevole affidamento che l'atto perverrà all'interessato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)