Sez. 3, Sentenza n. 5930 del 17/12/2014 Cc. (dep. 10/02/2015) Rv. 263177 - 01
NOTIFICAZIONI - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE | Criteri di individuazione - Persona presente nell'abitazione anche se a titolo temporaneo - Sufficienza - Fattispecie.
NOTIFICAZIONI - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE
In materia di notificazione all'imputato non detenuto, ai fini della applicazione dell'art. 157, cod. proc. pen., per familiari conviventi devono intendersi non soltanto le persone che convivono stabilmente con il destinatario dell'atto e che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che si trovino al momento della notificazione nella sua casa di abitazione, purché le stesse, per la qualifica declinata all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell'agente notificatore il ragionevole affidamento che l'atto perverrà all'interessato. (Nella specie la S.C. ha ritenuto valida la notificazione di un decreto penale di condanna effettuata dall'ufficiale giudiziario nelle mani di persona qualificatasi come "addetta alla casa").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)