Sez. U, Sentenza n. 4541 del 07/12/1976 (Rv. 383266 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - MOTIVI DEL RICORSO - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - TRASFERIMENTO DEL RICORSO IN SEDE GIURISDIZIONALE - POTERE DEI CONTROINTERESSATI - RELATIVO ACCERTAMENTO - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - DEDUCIBILITA CON IL REGOLAMENTO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - MOTIVI DEL RICORSO - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - TRASFERIMENTO DEL RICORSO IN SEDE GIURISDIZIONALE - POTERE DEI CONTROINTERESSATI - RELATIVO ACCERTAMENTO - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - DEDUCIBILITA CON IL REGOLAMENTO.*
Costituendo l'alternativita fra ricorso amministrativo straordinario al capo dello stato e ricorso in Sede giurisdizionale un principio attinente ai rapporti fra la giurisdizione del giudice amministrativo e la sfera di attribuzioni riservate ad un potere diverso, integra una questione di giurisdizione deducibile in Sede di regolamento preventivo, l'accertare se, una volta proposto il primo dei suddetti ricorsi da chi si ritiene leso da un provvedimento, rientri nel potere dei controinteressati chiedere la trasposizione del ricorso in Sede giurisdizionale; e cio con riferimento alla dedotta illegittimita costituzionale dell'art 10 del DPR 24 novembre 1971 n 1199 che tale potere riconosce ai controinteressati medesimi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)