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Sez. 1, Sentenza n. 9159 del 01/08/1992 (Rv. 478405 - 01)

Arbitrato - Arbitri - Nomina | Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale - Revoca - Istanza - Declaratoria di irricevibilità - Ordinanza - Impugnazione con reclamo ex art. 739 cod. proc. civ. o con ricorso per Cassazione - Inammissibilità - Corte d'Appello - Inammissibilità del reclamo - Dichiarazione - Provvedimento - Ricorribilità per Cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478405-01

Arbitrato - Arbitri - Nomina

L'ordinanza con la quale il Presidente del Tribunale, che ha provveduto alla nomina di un arbitro ai sensi dello art. 810, secondo comma cod. proc. civ., dichiara irricevibile l'istanza di revoca di tale nomina, non ha contenuto decisorio, non risolvendo una controversia su diritti soggettivi, e pertanto non è reclamabile a norma dell'art. 739 cod. proc. civ., né ricorribile per cassazione a norma dell'art. III Cost., parimenti non ricorribile per cassazione è il provvedimento della Corte d'Appello dichiarativo della inammissibilità del gravame proposto avverso detta ordinanza, atteso che il diritto processuale all'impugnazione, in quanto funzionale alla tutela di situazioni di diritto sostanziale, non può godere di una tutela astratta che sia fine a se stessa, dovendo essere considerato in relazione alla materia ed all'oggetto della controversia e, prima ancora, all'esistenza di una controversia in senso proprio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 810 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)