Sez. 1, Sentenza n. 115 del 20/01/1964 (Rv. 300153 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA - SOSTITUZIONE - ORDINANZA PRESIDENZIALE DI NOMINA O SOSTITUZIONE DI ARBITRI - CARATTERE NON DECISORIO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE EX ART 111 COST - ESCLUSIONE.*
ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA - SOSTITUZIONE - ORDINANZA PRESIDENZIALE DI NOMINA O SOSTITUZIONE DI ARBITRI - CARATTERE NON DECISORIO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE EX ART 111 COST - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento, con il quale il Presidente del tribunale nomina o sostituisce gli arbitri (art.810 e 811 cod.proc.civ.), non costituisce un provvedimento decisorio, ma ha carattere sostitutivo di un'attivita negoziale manchevole delle parti e non e suscettibile di produrre effetti sostanziali e processuali con efficacia di cosa giudicata. Pertanto, deve ritenersi che l'ordinanza di nomina o di sostituzione degli arbitri, emessa dal Presidente del tribunale, a norma degli artt. 810 e 811 cod.proc.civ., non sia impugnabile per Cassazione, a norma dell'art.111 della Costituzione. (V 3167/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)