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Sez. U - , Ordinanza n. 28211 del 31/10/2019 (Rv. 655591 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversie in materia di appalti di lavori e servizi pubblici - Impugnazione di atti amministrativi ampliativi dell’oggetto del contratto in favore dell’aggiudicatario - Deduzione dell’insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per la modifica o variazione del contratto - Giurisdizione del giudice amministrativo - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655591-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In materia di appalti di lavori e servizi pubblici, la domanda con cui il terzo titolare di posizione differenziata (già partecipante alla gara e non aggiudicatario), contestando la sussistenza dei presupposti per la modifica o variazione del contratto durante il periodo di efficacia, previsti dall'art. 106, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016, invochi l'annullamento o la declaratoria di inefficacia degli atti amministrativi con cui la P.A. committente abbia ampliato l'oggetto dello stesso in favore dell'aggiudicatario, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in rilievo, non già una questione relativa all'esecuzione del contratto (in ordine alla quale la P.A. si porrebbe in posizione paritetica e l'altro contraente vanterebbe una posizione di diritto soggettivo), né una questione di invalidità del contratto per vizi del procedimento di evidenza pubblica, bensì l'illegittima decisione dell'ente committente di procedere all'affidamento diretto dei lavori o servizi aggiuntivi in favore dell'aggiudicatario, senza indire un'ulteriore gara d'appalto, così ledendo l'interesse legittimo del terzo a partecipare a tale gara.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. del 2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)