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Sez. 2, Sentenza n. 3470 del 13/02/2008 (Rv. 602019 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI RICOSTRUZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE | Solaio comune ai condomini di un piano - Costruzione dei pilastri di sostegno - Funzione - Elementi strutturali portanti dell'intero edificio - Criterio - Art. 1123 primo comma cod. civ.
Stato
decisa il 2008-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602019-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI RICOSTRUZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE

Ai fini della corretta ripartizione delle spese tra i condomini di un edificio, riguardanti la costruzione di pilastri di acciaio, necessari per sostenere il prolungamento di un solaio comune solo ai condomini di un piano, non è rilevante la titolarità del diritto di proprietà ma la funzione della parte dell'edificio bisognosa degli interventi di ristrutturazione, con conseguente applicazione del criterio generale stabilito al primo comma dell'art. 1123 cod.civ., secondo il quale tutti i condomini sono tenuti al pagamento pro-quota, quando i pilastri siano elementi strutturali portanti l'intero stabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1125, Cod. Civ. art. 1126

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)