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Sez. 2, Sentenza n. 64 del 03/01/2013 (Rv. 624553 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE | Parti dell'edificio od opere e manufatti destinati alla preservazione dell'edificio condominiale dagli agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d'acqua piovana e sotterranea - Cose comuni - Configurabilità - Conseguenze - Spese per la loro conservazione - Ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive - Necessità.
Stato
decisa il 2013-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624553-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE

In tema di condominio negli edifici, le parti dell'edificio - muri e tetti - (art. 1117, n. 1 cod. civ.) ovvero le opere ed i manufatti - fognature, canali di scarico e simili (art. 1117 n. 3, cod. civ.) - deputati a preservare l'edificio condominiale da agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d'acqua, piovana o sotterranea, rientrano, per la loro funzione, fra le cose comuni, le cui spese di conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi della prima parte dell'art. 1123 cod. civ., non rientrando, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri, di cui all'art. 1123, secondo e terzo comma cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)