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Sez. 1, Sentenza n. 1576 del 14/02/1995 (Rv. 490423 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI | Azione - Proposizione da parte del fallito, nell'inerzia del curatore - Difetto di capacità del fallito - Rilevabilità d'ufficio o su eccezione di parte - Esclusione - fattispecie.
Stato
decisa il 1995-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490423-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI

La perdita della capacità processuale che consegue alla dichiarazione di fallimento non è assoluta ma relativa alla massa dei creditori e, quindi, se, nell'inerzia del curatore, il fallito agisce in giudizio per proprio conto, il suo difetto di capacità non può essere eccepita dalla controparte né rilevata d'ufficio (nella specie, come rilevato dalla S.C., l'eccezione sul punto era infondata anche perché doveva ritenersi implicitamente ammesso dalla controparte che era intervenuta la chiusura del fallimento, anche se non la "riabilitazione" del fallito).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)