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Sez. 1, Sentenza n. 3495 del 04/04/1998 (Rv. 514224 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI | Capacità del fallito - Nel caso di azione personale di un creditore (richiesta di decreto ingiuntivo) rivolta a far valere l'ipoteca concessa da un terzo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514224-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI

Se il creditore, il quale abbia chiesto l'ammissione al passivo di un suo credito, agisca in via ordinaria nei confronti del fallito personalmente, per ottenere una pronuncia (nella specie: decreto ingiuntivo) sullo stesso credito, al fine di procedere esecutivamente nei confronti di un terzo che, anteriormente al fallimento, abbia dato ipoteca su un proprio immobile per obbligazioni del futuro fallito, quest'ultimo è processualmente capace.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)