Sez. 2, Sentenza n. 9115 del 20/02/1996 Ud. (dep. 15/10/1996) Rv. 206202 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Si realizza nel momento e nel luogo in cui si verificano l'ingiusto profitto e il danno patrimoniale - Appostamento delle forze di polizia all'atto della consegna del denaro - Irrilevanza ai fini della consumazione.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO
In tema di estorsione, non esclude la consumazione del reato il fatto che la consegna del denaro da parte della vittima all'estorsore sia avvenuta sotto gli occhi delle forze dell'ordine preventivamente allertate ed appostate, le quali peraltro non l'abbiano impedita, ma siano intervenute soltanto dopo il conseguimento del possesso, ancorché temporaneo, della somma da parte dell'estorsore. Il reato di estorsione si consuma, infatti, nel momento e nel luogo in cui si verificano l'ingiusto profitto e il danno patrimoniale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)