Sez. 2, Sentenza n. 44319 del 18/11/2005 Ud. (dep. 05/12/2005) Rv. 232506 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Costringimento per violenza o minaccia - Evento del reato - Ingiusto profitto con altrui danno - Evento ulteriore.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO
In tema di delitto di estorsione, la costrizione, che deve seguire alla violenza o minaccia, attiene all'evento del reato, mentre l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento, sicché si ha solo tentativo nel caso in cui la violenza o la minaccia non raggiungono il risultato di costringere una persona al "facere" ingiunto. (La Corte ha così deciso che se il soggetto passivo consegna la somma di denaro per costringimento derivante dalla violenza o minaccia, il fatto che si sia rivolto alla polizia giudiziaria per denunciare l'altrui condotta antigiuridica non elide l'evento del costringimento, e quindi l'assenso alla collaborazione nelle indagini non elimina il nesso di causalità tra la condotta violenta o minacciosa e la costrizione alla condotta pretesa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)