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Sez. 5, Sentenza n. 17975 del 14/02/2024 Ud. (dep. 07/05/2024) Rv. 286383-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Condotta riparatoria proveniente dall'imputato - Risarcimento monetario - Offerta reale - Requisiti - Rifiuto di accettare l'offerta da parte della persona offesa - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286383-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE

In tema di procedimento davanti al giudice di pace, ai fini della applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, l'offerta reale, in caso di risarcimento monetario, anche se non effettuata nella forma di cui all'art. art. 1209 cod. civ., deve essere formulata con modalità idonee a garantire che la somma offerta sia posta nella libera e incondizionata disposizione dell'avente diritto, in modo tale che questi possa acquisirla senza necessità dell'ulteriore attivazione da parte dell'offerente. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel caso di rifiuto della rituale offerta da parte della persona offesa, il giudice, ove la ritenga congrua, riconoscerà il perfezionamento della fattispecie estintiva).

Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1209 com. 1, Cod. Civ. art. 1220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)