diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 14988 del 11/01/2012 Ud. (dep. 18/04/2012) Rv. 252490 - 01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Prova del risultato riparatorio - Necessità - Doveri del giudice.
Stato
decisa il 2012-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252490-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE

In tema di procedimento davanti al giudice di pace, è onere del giudice, ai fini della applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, accertare - compiendo al riguardo ogni possibile indagine - l'effettività della condotta riparatoria, nella specie il pervenimento alla persona offesa delle somme versate dall'imputato per la riparazione del danno cagionatole, con la conseguenza che, a tal fine, occorre la prova della concreta persecuzione del risultato riparatorio, in assenza del quale la decisione è illegittima, mancando il riscontro al significato di concreto ravvedimento dell'offerta e, soprattutto, alla concreta efficacia dell'attività riparatoria posta in essere, anche nell'ottica della prevenzione di ulteriori reati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)