Sez. 2, Sentenza n. 2439 del 18/11/1970 (Rv. 348688 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - AD CAUSAM - NOZIONE - DIFFERENZA DALLA TITOLARITA DEL RAPPORTO SOSTANZIALE - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - AD CAUSAM - NOZIONE - DIFFERENZA DALLA TITOLARITA DEL RAPPORTO SOSTANZIALE - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
La legitimatio ad causam costituisce una condizione dell'Azione, intesa come diritto potestativo di ottenere dal giudice una decisione di merito e si risolve nella titolarita del potere o del dovere di promuovere o subire un giudizio su di un rapporto di diritto sostanziale, dedotto ad oggetto della controversia, indipendentemente dalla sussistenza o titolarita effettiva, attiva o passiva, del rapporto stesso. La questione sulla legitimatio ad causam non attiene al merito, come quella sulla titolarita del rapporto dedotto in giudizio, e puo essere rilevata di ufficio anche in Sede di legittimita. (V 3607'68, mass n 336857 2962'68, mass n 335756 2760'68, mass n 335373).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)