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Sez. 1, Sentenza n. 11896 del 13/11/1995 Ud. (dep. 04/12/1995) Rv. 203248 - 01

Sicurezza pubblica - Provvedimenti di polizia - Invito a comparire all'autorità di P.S. | Inottemperanza all'invito successivo alla depenalizzazione intervenuta con Decreto Legislativo n. 480 del 1994 - Reato di cui all'art. 650 cod. pen. - Configurabilità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1995-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203248-01

Sicurezza pubblica - Provvedimenti di polizia - Invito a comparire all'autorità di P.S.

Non integra il reato di cui all'art. 650 cod. pen., ma l'illecito amministrativo previsto dall'art. 15 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella formulazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 13 luglio 1994 n. 480, l'inottemperanza all'invito a presentarsi all'autorità di P.S. (nella specie a fini, quantunque non esplicitati, di sottoporre l'invitato, cittadino extracomunitario, a controllo di regolarità della sua posizione). (In motivazione, la S.C. ha osservato che la clausola di riserva - salvo che il fatto costituisca reato - figurante nella disposizione del testo unico, la cui violazione oggi integra illecito amministrativo, impone l'applicazione dell'art. 650 cod. pen. solo quando la fattispecie si atteggi ad un ordine contenente la specifica indicazione del motivo che ne autorizza l'emanazione, rientrante in una delle seguenti categorie: ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, d'ordine pubblico o di igiene). (Contra Sez. Prima, 6 novembre 1995, Sadoqui, in corso di massimazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 15 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/07/1994 num. 480 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)