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Sez. L, Sentenza n. 3411 del 07/11/1974 (Rv. 371924 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - CONCILIAZIONE - RILEVANZA PROCESSUALE DELLA DENUNCIA - INSUSSISTENZA - EQUIVALENZA AL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371924-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - CONCILIAZIONE - RILEVANZA PROCESSUALE DELLA DENUNCIA - INSUSSISTENZA - EQUIVALENZA AL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - ESCLUSIONE.*

Dopo la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste la preventiva denunzia delle controversie individuali del lavoro alle associazioni sindacali non ha piu alcuna Rilevanza ai fini dello svolgimento della procedura, ne puo attribuirsi un valore equivalente al tentativo - del tutto facoltativo - di conciliazione innanzi agli uffici del lavoro, che pur avendo fra i compiti istituzionali quello di favorire la conciliazione delle controversie del lavoro, hanno la facolta, non l' Obbligo, di intervenire per la singola controversia e comunque, non hanno la rappresentanza delle categorie contrapposte. (V 786'72, mass n 356953).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 430

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)