Sez. 2, Sentenza n. 786 del 16/03/1972 (Rv. 356953 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - CONTRATTI COLLETTIVI POST-CORPORATIVI - CLAUSOLA CHE IMPONE IL PREVIO ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE - OMESSA OSSERVANZA - IRRILEVANZA - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - AMMISSIBILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - CONTRATTI COLLETTIVI POST-CORPORATIVI - CLAUSOLA CHE IMPONE IL PREVIO ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE - OMESSA OSSERVANZA - IRRILEVANZA - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - AMMISSIBILITA.*
La previsione, nei contratti collettivi post-corporativi, del previo esperimento, in Sede sindacale, del tentativo di conciliazione, e priva di giuridica Rilevanza sul piano processuale e con riferimento ai presupposti per il concreto Esercizio dell'Azione giudiziaria; onde la mancata osservanza dell'Onere di promuovere detto tentativo di conciliazione non puo mai venire ad incidere pregiudizialmente sulla proponibilita dell'Azione e sul potere-dovere del giudice di decidere la controversia; e cio non soltanto con riguardo a quelle clausole che prescrivono il tentativo di conciliazione, ma anche ad ogni altra che subordini, comunque, l'esperimento dell'Azione giudiziaria al verificarsi di determinate condizioni ovvero di determinati adempimenti. Tali clausole, pertanto, qualunque sia la loro intrinseca portata con riferimento alla reale intenzione dei contraenti, debbono considerarsi prive di qualsiasi valore costitutivo o integrativo rispetto ai tipici presupposti processuali(giurisdizione, Competenza, legittima Costituzione del contraddittorio), giacche la Determinazione ex lege dei requisiti necessari per la valida instaurazione e per il libero svolgimento del processo, rispondendo ad esigenze di ordine pubblico, non lascia alcun margine dispositivo all'autonomia negoziale dei privati.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 430, Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 2069
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)