Sez. 1, Sentenza n. 2554 del 03/05/1979 (Rv. 398883 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - PRESCRIZIONE - DELL'AZIONE DEL CONTRIBUENTE PER LA RESTITUZIONE - ACCORDO PER LA REINTEGRAZIONE DEI DIRITTI DEGLI EREDI LEGITTIMARI CONSEGUENTE MODIFICAZIONE DEL CRITERIO DI TASSAZIONE - AZIONE DI RESTITUZIONE - PRESCRIZIONE TRIENNALE - APPLICABILITA - CONTESTAZIONE DELLA PRETESA DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI PERCEPIRE IL RESIDUO DEL CREDITO D'IMPOSTA CALCOLATO SECONDO IL SUPERATO CRITERIO DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - IMPRESCRITTIBILITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - PRESCRIZIONE - DELL'AZIONE DEL CONTRIBUENTE PER LA RESTITUZIONE - ACCORDO PER LA REINTEGRAZIONE DEI DIRITTI DEGLI EREDI LEGITTIMARI CONSEGUENTE MODIFICAZIONE DEL CRITERIO DI TASSAZIONE - AZIONE DI RESTITUZIONE - PRESCRIZIONE TRIENNALE - APPLICABILITA - CONTESTAZIONE DELLA PRETESA DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI PERCEPIRE IL RESIDUO DEL CREDITO D'IMPOSTA CALCOLATO SECONDO IL SUPERATO CRITERIO DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - IMPRESCRITTIBILITA.*
In tema d'imposta di successione, qualora venga concluso un accordo per la reintegrazione dei diritti degli eredi legittimari lesi dal testamento, e, conseguentemente, ai sensi e sotto il vigore del secondo comma dell'art 6 del RD 30 dicembre 1923 n 3270, si verifichi la prevista ipotesi di sopravvenuta modificabilita del criterio di tassazione adottato dall'amministrazione finanziaria in base alle Disposizioni testamentarie, il contribuente e soggetto alla prescrizione triennale, a norma dell'art 86 primo comma del citato decreto, in ordine all'Azione di restituzione dell'imposta indebitamente pagata, ma non incontra alcuna preclusione di ordine temporale al diverso fine di contestare la pretesa della amministrazione medesima di percepire il residuo del credito d'imposta, come calcolato secondo il superato criterio delle Disposizioni testamentarie. (V 3334/74, mass n 371855).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 6, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 86
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)