Sez. 1, Sentenza n. 3334 del 30/10/1974 (Rv. 371855 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - ALIQUOTE - CRITERIO IMPOSITIVO APPLICATO AL MOMENTO DELLA TASSAZIONE PRINCIPALE - DECORRENZA DEL TERMINE PRESCRIZIONALE - INCONTESTABILITA DEL PREDETTO CRITERIO - LIMITI - REINTEGRAZIONE MEDIANTE UN ACCORDO DEI DIRITTI DEGLI EREDI LEGITTIMARI LESI DAL TESTAMENTO - CRITERIO IMPOSITIVO ADOTTATO AL MOMENTO DELLA TASSAZIONE PRINCIPALE - SOSTITUZIONE CON ALTRO CRITERIO ADERENTE AL CONTENUTO DELL'ACCORDO SOPRAVVENUTO - NECESSITA - DENUNZIA DELL' ACCORDO ALLA FINANZA - LIMITI TEMPORALI - INSUSSISTENZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - ALIQUOTE - CRITERIO IMPOSITIVO APPLICATO AL MOMENTO DELLA TASSAZIONE PRINCIPALE - DECORRENZA DEL TERMINE PRESCRIZIONALE - INCONTESTABILITA DEL PREDETTO CRITERIO - LIMITI - REINTEGRAZIONE MEDIANTE UN ACCORDO DEI DIRITTI DEGLI EREDI LEGITTIMARI LESI DAL TESTAMENTO - CRITERIO IMPOSITIVO ADOTTATO AL MOMENTO DELLA TASSAZIONE PRINCIPALE - SOSTITUZIONE CON ALTRO CRITERIO ADERENTE AL CONTENUTO DELL'ACCORDO SOPRAVVENUTO - NECESSITA - DENUNZIA DELL' ACCORDO ALLA FINANZA - LIMITI TEMPORALI - INSUSSISTENZA.*
Il principio secondo cui il criterio impositivo, applicato al momento della tassazione principale, diventa incontestabile con la decorrenza del termine di prescrizione, riferendosi ai soli criteri di imposizione strutturati dalla legge in modo tale da non risentire l'influenza di eventi futuri, non si applica alle particolari ipotesi in cui, invece, la stessa legge disponga che l'originario criterio impositivo debba essere modificato per effetto di circostanze sopravvenute. Il suddetto principio non e, pertanto, applicabile nell'ipotesi in cui, dopo la tassazione principale, si sia provveduto, mediante un apposito accordo, alla reintegrazione dei diritti degli eredi legittimari lesi dal testamento, poiche, in tal caso, l'art 6 del RDL 30 dicembre 1923 n 3270, dispone che il criterio di tassazione adottato in aderenza al contenuto delle clausole testamentarie deve essere sostituito da altro criterio conforme all'accordo sopravvenuto. Non sussiste, quindi nessun limite temporale per la denunzia di questo accordo all' amministrazione finanziaria al fine di ottenere la modifica del criterio impositivo, salvo, pero, a dover richiedere il rimborso del tributo pagato in base alla delazione testamentaria entro il periodo di tre anni dal pagamento. (V 2581'71, mass n 353676).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)