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Sez. 2, Sentenza n. 10503 del 24/05/1984 Ud. (dep. 23/11/1984) Rv. 166828 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - RICETTAZIONE PER INTROMISSIONE - NATURA - REATO ISTANTANEO - EFFETTI - IN TEMA DI APPLICAZIONE DELL'ART. 49 COD. PEN..*
Stato
decisa il 1984-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166828-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - RICETTAZIONE PER INTROMISSIONE - NATURA - REATO ISTANTANEO - EFFETTI - IN TEMA DI APPLICAZIONE DELL'ART. 49 COD. PEN..*

La "ricettazione per intromissione" è un reato istantaneo, senza che possa assumere alcuna Rilevanza la mancata conclusione della vendita. Ne consegue che se l'accettazione di intervenire alla vendita dell'oggetto rubato sia avvenuta prima del rinvenimento della refurtiva da parte degli organi di polizia, è senz'altro da escludere la configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 49 cod. pen..*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)