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Sez. 2, Sentenza n. 9573 del 05/06/1990 Ud. (dep. 03/07/1990) Rv. 184787 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - MEDIANTE INTROMISSIONE - CONSEGUIMENTO DEL FINE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: MEDIAZIONE.*
Stato
decisa il 1990-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184787-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - MEDIANTE INTROMISSIONE - CONSEGUIMENTO DEL FINE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: MEDIAZIONE.*

Il delitto di ricettazione, nella fattispecie commissiva della intromissione, si perfeziona per il solo fatto che l'agente si intrometta, per fare acquistare, ricevere od occultare le cose di provenienza delittuosa, senza che sia necessario che l'intromissione medesima raggiunga il fine ulteriore che il soggetto si è proposto. Ne deriva che per se tale scopo non sia stato realizzato, il delitto è consumato e non solo tentato. Nell'ipotesi della mediazione quindi è sufficiente che il mediatore si adoperi in modo univoco per far acquistare la merce e non è necessario né che metta in rapporto diretto le due parti, né che la refurtiva venga effettivamente acquistata o ricevuta. (Conf mass n 147472, ed ivi citata; (Conf mass n 147691; (Conf mass n 150435; (Conf mass n 153714; (Conf mass n 156682; (Conf mass n 166828; (Conf mass n 173175; (Conf mass n 178969).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)