Sez. 4, Sentenza n. 9323 del 28/01/2014 Ud. (dep. 26/02/2014) Rv. 258188 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Circostanza attenuante della riparazione del danno - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
La circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 6 prima ipotesi (l'aver prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso) è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, giacché non è necessario prendere in esame l'oggettività giuridica del reato, essendo compito del giudice accertare esclusivamente se l'imputato - prima del giudizio - abbia integralmente riparato il danno mediante l'adempimento delle obbligazioni risarcitorie e/o restitutorie che, ai sensi dell'art. 185 cod. pen., trovano la loro fonte nel reato. (Fattispecie in cui l'imputato aveva risarcito i danni ad un veicolo e le lesioni al suo conducente cagionati a seguito della guida in stato di ebbrezza).
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 185, Cod. Strada Nuovo art. 186, Cod. Pen. art. 62 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)