Sez. 4, Sentenza n. 20525 del 25/11/2004 Ud. (dep. 01/06/2005) Rv. 231350 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Riparazione del danno direttamente cagionato dal reato - Fattispecie.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE
Nel procedimento davanti al giudice di pace, il meccanismo di estinzione dell'illecito previsto dall'art. 35 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, può trovare applicazione soltanto quando l'imputato proceda, attraverso il risarcimento o le restituzioni, a riparare il danno direttamente cagionato dal reato contestatogli. (Nella specie, l'imputato era accusato di guida in stato di ebbrezza e del reato previsto dall'art. 186 comma sesto cod. strad., per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento alcoolimetrico, e la Corte, confermando la decisione del giudice di merito, ha ritenuto che l'avvenuto risarcimento del danno provocato alle autovetture coinvolte nell'incidente stradale cui lo stesso imputato aveva dato luogo, non riguardasse il danno cagionato dai reati per cui si procedeva, con conseguente esclusione dell'applicabilità del meccanismo estintivo di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)