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Sez. 2, Sentenza n. 8613 del 12/02/2009 Ud. (dep. 25/02/2009) Rv. 243313 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Rapporto tra il reato di truffa (art. 640 cod. pen.) e quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cod. pen.). Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243313-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE

La fattispecie criminosa di cui all'art. 316-ter cod. pen., che sanziona l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, costituisce norma sussidiaria rispetto al reato di truffa aggravata, sicchè la semplice presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere non integra necessariamente il primo delitto ma, quando ha natura fraudolenta, può configurare gli "artifici o raggiri" descritti nel paradigma della truffa e, unitamente al requisito della "induzione in errore", può comportare la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 640 o 640 bis cod. pen. (Nella fattispecie, relativa a illegittimi rimborsi Irpef e IVA ottenuti dagli imputati, la Corte ha ritenuto del tutto congrua la motivazione del giudice territoriale che aveva riscontrato gli artifici e i raggiri richiesti per sussistenza della truffa nella presentazione delle istanze di rimborso contenenti dati falsi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 ter, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)