Sez. 2, Sentenza n. 800 del 13/03/1969 (Rv. 339124 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - VIZI DELLA SENTENZA E DEGLI ATTI PROCESSUALI ANTECEDENTI - OBBLIGO DI DECIDERE IL MERITO - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - VIZI DELLA SENTENZA E DEGLI ATTI PROCESSUALI ANTECEDENTI - OBBLIGO DI DECIDERE IL MERITO - LIMITI.*
I vizi della sentenza in se considerata e quelli degli Atti processuali che ne rappresentano antecedenti logici e cronologici, non possono farsi valere se non attraverso le impugnazioni che il legislatore appresta nell'ambito dello stesso processo e quindi i predetti motivi di nullita si convertono in motivi di impugnazione. Di conseguenza, tranne nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 cod.proc.civ. il giudice di secondo grado, qualora accerti la nullita del procedimento di primo grado, deve trattenere la causa e deciderla nel merito e non limitarsi alla declaratoria di nullita. (Conf.870-67 mass.327033).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)