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Sez. 1, Sentenza n. 2175 del 28/05/1975 (Rv. 375949 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - PER OMESSO ESAME DEL SISTEMA DIFENSIVO D'UNA DELLE PARTI - INAMMISSIBILITA - POTERE DEL GIUDICE D'APPELLO.*
Stato
decisa il 1975-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375949-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - PER OMESSO ESAME DEL SISTEMA DIFENSIVO D'UNA DELLE PARTI - INAMMISSIBILITA - POTERE DEL GIUDICE D'APPELLO.*

Qualora la sentenza di primo grado abbia mancato di esaminare il sistema difensivo di una delle parti, il giudice di appello, cui sia denunciata con l'atto di gravame la nullita della sentenza per lo indicato vizio, deve conoscere e decidere le questioni omesse, e non gia rimettere la causa al primo giudice, essendo cio consentito soltanto nelle tassative ipotesi previste dagli artt 353 e 354 cod proc civ, oltreche nel caso di giuridica inesistenza della sentenza impugnata. (V 1846/74, mass n 370060; 600/72, mass n 356643; (V 800/69, mass n 339124).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)