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Sez. L, Sentenza n. 5283 del 29/05/1999 (Rv. 526878 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Regolazione premi ex art. 44 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - Pagamento effettuato oltre la data del 31 luglio 1984 - Comunicazione dell'Inail effettuata dopo tale data - Condono ex art. 2 comma dodicesimo del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 conv. in legge 11 novembre 1983 n. 638 - Decadenza dal beneficio - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526878-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI

Poiché l'obbligo di versamento della regolazione dei premi Inail ai sensi dall'art. 44 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sorge a seguito della comunicazione fatta dall'Inail - dalla quale decorre il termine di dieci giorni per provvedere al pagamento - non incorre nella decadenza dal beneficio del condono ai sensi dell'art. 2 comma dodicesimo del D.L.12 settembre 1983, conv. in legge 11 novembre 1983 n. 638, il datore di lavoro che provveda al versamento della regolazione dei premi oltre la data del 31 luglio 1984 fissata dal citato art. 2 comma dodicesimo, allorché la comunicazione suddetta risulti effettuata dall'Inail in epoca successiva.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 44 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 com. 12 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)